Il trasporto malati oncologici in ambulanza è un argomento complesso e regolamentato da accordi nazionali e regionali. Prima di addentrarsi nello specifico di questa tipologia di trasporto, è necessario fare una divisione in trasporti primari e trasporti secondari.
Quali sono i trasporti primari
I trasporti in ambulanza primari (detti anche trasporti di emergenza o di urgenza) sono tutte le attività di soccorso di natura emergenziale. In generale, sono gli interventi nei confronti dei malati o degli infortunati gestiti dal 118. Fanno parte di questa tipologia di interventi i trasferimenti a breve o lunga percorrenza da un ospedale a un altro e tutti i trasporti connessi al trapianto di organi. Il trasporto primario (detto anche d’emergenza) è sempre a carico del Servizio Sanitario Nazionale (o Regionale) e fa riferimento sempre a una prestazione sanitaria di natura emergenziale. Il cittadino non è tenuto al pagamento del ticket e neanche alla gestione burocratica della documentazione (ricevute, documenti di trasporto, certificati, cartelle cliniche).
Cosa sono i trasporti secondari
I trasporti secondari invece sono quelli che non rivestono un carattere d’urgenza. A gestirli, dal punto di vista burocratico, è il Medico di Medicina Generale o il pediatra. Appartengono a questa categoria di trasporti tutti i trasferimenti da o verso il domicilio che rientrano nelle prestazioni ambulatoriale previste dai LEA. Il trasporto di malati oncologici in ambulanza rientra fra questa tipologia di trasporti. Ecco gli altri casi:
- Ultra 65enni in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità
- Pazienti con invalidità superiore al 67% e non autosufficienti in termini di mobilità
- Persone con patologie oncologiche che necessitano di eseguire cicli di Chemioterapia e/o Radioterapia
- Pazienti affetti da patologie neurologiche
- Persone in possesso di esenzione per patologia cronica o malattia rara o patologia oncologica
- Pazienti con gravi situazioni invalidanti in termini di deambulabilità
In tutti questi casi, è lo Stato a farsi carico del costo del trasporto e della procedura dal punto di vista burocratico. Anche se i trasporti non hanno carattere d’urgenza, sono prestazioni in continuità con lo stato di salute del paziente. La non deambulabilità è la condizione fondamentale per poter ottenere il trasporto sanitario gratuito da parte dello Stato. La richiesta viene effettuata dal medico di base e per essere considerata valida deve ricevere l’approvazione della Asl di appartenenza.
Quanto costa il trasporto in ambulanza dei malati oncologici
Oltre al trasporto gratuito in caso di non deambulabilità, i malati oncologici hanno diritto anche a un’indennità di accompagnamento. Avere un tumore non dà diritto in automatico a percepire l’indennità di accompagnamento. La Cassazione infatti riconosce l’indennità di accompagnamento solo alle persone sottoposte a chemioterapia o radioterapia che rispettano i requisiti della Legge n. 18 del 11 febbraio 1980. Questa legge afferma che possono usufruire dell’indennità di accompagnamento solo le persone che non sono in grado di deambulare in maniera autonoma o che non sono autosufficienti nel compiere le azioni quotidiane della vita. Sono persone che oltre al tumore hanno bisogno di una assistenza continua: per queste persone, lo Stato mette a disposizione misure economiche di supporto.
La Suprema Corte, con la sentenza del 27.5.2004 n.10212, ha confermato che al malato sottoposto a chemioterapia spetta l’indennità di accompagnamento per il periodo delle cure. Tramite questa domanda e il certificato medico allegato si può ottenere l’indennità che ammonta a 522,10 euro per dodici mensilità. La Commissione Medica valuta tre parametri: la natura patologia, il decorso della malattia e le ricadute negative dei trattamenti chemioterapici o radioterapici sulla vita del soggetto.
Quando bisogna pagare il trasporto in ambulanza
L’ambulanza per il trasporto dei malati oncologici è a carico dello Stato solo nel caso in cuil il paziente abbia manifesti problemi di deambulabilità (questo gli consente inoltre di potersi avvalere dell’indennità di acccompagnamento). Esistono però alcuni casi in cui il trasporto dell’ambulanza e la gestione burocratica della procedura sono a carico del cittadino, che per convenienza e praticità può rivolgersi ad aziende private che erogano servizi di trasporto in ambulanza. Ecco i casi in cui il cittadino deve sostenere in autonomia il costo dell’ambulanza:
- visite di riconoscimento di Invalidità Civile nei casi di accertamenti INAIL
- accertamenti medico-legali e diagnostici connessi
- visite specifiche che non hanno carattere diagnostico/terapeutico
- trasporti interdomiciliari in discontinuità con l’assistenza sanitaria necessaria (scelta di una particolare location, trasporto da casa di paziente a casa di un parente)
- Ricoveri, visite e prestazioni diagnostiche in strutture non accreditate
- visite e terapie fuori dalla regione di residenza
Il ruolo delle associazioni
I malati oncologici, in alcuni casi, vivono in condizioni di disagio sociale e devono sottoporsi a un percorso sanitario lungo e difficile. Per questo motivo, esistono associazioni di volontari che assistono i malati che devono sottoporsi alle cure e che aiutano le famiglie a gestire la situazione. L’obiettivo di queste associazioni è migliorare la qualità della vita e sostenere le spese per eventuali interventi chirurgici e terapie riabilitative fondamentali come fisioterapia e linfodrenaggio. I volontari, che tendenzialmente non sono infermieri o figure professionali specializzate, mettono a disposizione la propria auto e aiutano i pazienti nel loro percorso di cura.